1°) Norma applicabile.
Legge 311/2004, articolo 1 comma 340.
Testo: Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».
Commento:
La norma sopra accennata consente ai comuni di commisurare la tassa all’80 per cento della superficie catastale degli immobili a "destinazione ordinaria" (ossia, quelli attualmente classificati in categorie catastali «A», abitazioni e studi; «B», alloggi collettivi; «C», locali commerciali).Questo criterio di commisurazione si applica d’imperio, dal 1º gennaio 2005 – in "prima battuta", e senza la verifica della superficie tassabile – ogni volta che la superficie dichiarata dal contribuente è inferiore all’80 per cento di quella che si legge sul certificato catastale. Il comune deve iscrivere a ruolo la maggior superficie, semplicemente sostituendola a quella inferiore dichiarata dal contribuente. Ma senza dover fare prima un accertamento, e senza che la sostituzione equivalga a un accertamento. Quindi, anche senza possibilità d’infliggere sanzioni per infedele dichiarazione (articolo 70 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall’articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). La disposizione di cui parliamo – contrariamente a quanto ha fatto il comune di Randazzo – esaurisce la sua funzione nella compilazione dei ruoli "in base a dichiarazione". In particolare, non è più applicabile in occasione di un accertamento. Facciamo notare che essa è collocata nell’articolo 70 del Dlgs 507, che disciplina le denunce. È significativo che non sia richiamata né dall’articolo 65, che individua la superficie soggetta a Tarsu, né dall’articolo 73, che regola i poteri dei comuni per l’accertamento della superficie. Facciamo notare anche che tutto l’apparato normativo dell’articolo 73, che scandisce i poteri dei comuni nel contrasto all’evasione, sarebbe inutile se poi tutto si riducesse a calcolare l’80 per cento della superficie catastale convenzionale. È forse bene ripetere che la norma in vigore dal 2005 intende ridimensionare gli effetti delle dichiarazioni infedeli dei contribuenti, ma in attesa di un sempre possibile e lecito accertamento. Quest’obbiettivo lo raggiunge sostituendo – in sede di iscrizione a ruolo in base alle denunce – i quattro quinti della superficie catastale a quella inferiore dichiarata. Lo scostamento (l’80 per cento) fra superficie iscrivibile a ruolo prima dell’accertamento e superficie catastale è ispirato a criteri prudenziali, volti ad impedire, prima di un accertamento vero e proprio, che sia tassata una superficie maggiore di quella imponibile, secondo le regole proprie del Dlgs 507. Questo scostamento si giustifica con i diversi criteri dettati dal decreto stesso e dalla legge catastale.La superficie soggetta a tassa – ci riferiamo, per semplicità, alle abitazioni – è costituita dall’intera superficie coperta calpestabile, compresi i vani accessori non contigui all’abitazione (cantine, garage e simili), ed esclude le aree scoperte pertinenziali, come balconi e terrazze, che non sono tassabili (articolo 62, comma 1, del decreto).Quella catastale è una superficie "convenzionale", diretta non già ad accertare la superficie per la tassa sui rifiuti; ma a calcolare il valore, e quindi il reddito ordinario medio di un fabbricato. Così si spiega che concorrono a formare la superficie convenzionale l’intera superficie dei vani utili, una percentuale (25 o 50 per cento, secondo i casi) della superficie dei vani accessori, e un’ulteriore percentuale (variabile fra il 5 e il 30 per cento, secondo i casi) delle aree scoperte (allegato C al Dpr 23 marzo 1998, n. 138, che tiene approssimativamente conto dei valori di mercato degli accessori e delle pertinenze scoperte, rispetto al valore del bene "principale").La normale divergenza fra le due superfici è stata valorizzata dal legislatore diminuendo prudenzialmente la superficie catastale all’80 per cento.
2° ) Norma applicabile in caso di riscossione mediante ruolo.
Articolo 1, comma 163 legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finaziaria 2007).
Testo: Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (ndr cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Commento:
A nostro avviso la tassa relativa agli anni per i quali non c’è obbligo di reiterare la denuncia va iscritta a ruolo entro la fine dell’anno successivo a quello per il quale è dovuta. Comunque, l’imposizione sarebbe parzialmente legittima se si ritenesse applicabile il termine triennale della Finanziaria 2007. Si salverebbe, infatti, solo la tassa per il 2007, 2008 e 2009.