martedì 19 ottobre 2010

Alcuni appunti per mettere ordine in una materia complessa come la tarsu.



1°) Norma applicabile.
Legge 311/2004, articolo 1 comma 340.
Testo: Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».

Commento:
La norma sopra accennata consente ai comuni di commisurare la tassa all’80 per cento della superficie catastale degli immobili a "destinazione ordinaria" (ossia, quelli attualmente classificati in categorie catastali «A», abitazioni e studi; «B», alloggi collettivi; «C», locali commerciali).Questo criterio di commisurazione si applica d’imperio, dal 1º gennaio 2005 – in "prima battuta", e senza la verifica della superficie tassabile – ogni volta che la superficie dichiarata dal contribuente è inferiore all’80 per cento di quella che si legge sul certificato catastale. Il comune deve iscrivere a ruolo la maggior superficie, semplicemente sostituendola a quella inferiore dichiarata dal contribuente. Ma senza dover fare prima un accertamento, e senza che la sostituzione equivalga a un accertamento. Quindi, anche senza possibilità d’infliggere sanzioni per infedele dichiarazione (articolo 70 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall’articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). La disposizione di cui parliamo – contrariamente a quanto ha fatto il comune di Randazzo – esaurisce la sua funzione nella compilazione dei ruoli "in base a dichiarazione". In particolare, non è più applicabile in occasione di un accertamento. Facciamo notare che essa è collocata nell’articolo 70 del Dlgs 507, che disciplina le denunce. È significativo che non sia richiamata né dall’articolo 65, che individua la superficie soggetta a Tarsu, né dall’articolo 73, che regola i poteri dei comuni per l’accertamento della superficie. Facciamo notare anche che tutto l’apparato normativo dell’articolo 73, che scandisce i poteri dei comuni nel contrasto all’evasione, sarebbe inutile se poi tutto si riducesse a calcolare l’80 per cento della superficie catastale convenzionale. È forse bene ripetere che la norma in vigore dal 2005 intende ridimensionare gli effetti delle dichiarazioni infedeli dei contribuenti, ma in attesa di un sempre possibile e lecito accertamento. Quest’obbiettivo lo raggiunge sostituendo – in sede di iscrizione a ruolo in base alle denunce – i quattro quinti della superficie catastale a quella inferiore dichiarata. Lo scostamento (l’80 per cento) fra superficie iscrivibile a ruolo prima dell’accertamento e superficie catastale è ispirato a criteri prudenziali, volti ad impedire, prima di un accertamento vero e proprio, che sia tassata una superficie maggiore di quella imponibile, secondo le regole proprie del Dlgs 507. Questo scostamento si giustifica con i diversi criteri dettati dal decreto stesso e dalla legge catastale.La superficie soggetta a tassa – ci riferiamo, per semplicità, alle abitazioni – è costituita dall’intera superficie coperta calpestabile, compresi i vani accessori non contigui all’abitazione (cantine, garage e simili), ed esclude le aree scoperte pertinenziali, come balconi e terrazze, che non sono tassabili (articolo 62, comma 1, del decreto).Quella catastale è una superficie "convenzionale", diretta non già ad accertare la superficie per la tassa sui rifiuti; ma a calcolare il valore, e quindi il reddito ordinario medio di un fabbricato. Così si spiega che concorrono a formare la superficie convenzionale l’intera superficie dei vani utili, una percentuale (25 o 50 per cento, secondo i casi) della superficie dei vani accessori, e un’ulteriore percentuale (variabile fra il 5 e il 30 per cento, secondo i casi) delle aree scoperte (allegato C al Dpr 23 marzo 1998, n. 138, che tiene approssimativamente conto dei valori di mercato degli accessori e delle pertinenze scoperte, rispetto al valore del bene "principale").La normale divergenza fra le due superfici è stata valorizzata dal legislatore diminuendo prudenzialmente la superficie catastale all’80 per cento.


2° ) Norma applicabile in caso di riscossione mediante ruolo.
Articolo 1, comma 163 legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finaziaria 2007).

Testo: Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (ndr cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Commento:
A nostro avviso la tassa relativa agli anni per i quali non c’è obbligo di reiterare la denuncia va iscritta a ruolo entro la fine dell’anno successivo a quello per il quale è dovuta. Comunque, l’imposizione sarebbe parzialmente legittima se si ritenesse applicabile il termine triennale della Finanziaria 2007. Si salverebbe, infatti, solo la tassa per il 2007, 2008 e 2009.







1 commento:

  1. Nelle lande lavorative dell’Azienda Forestale gira una storiella su un Assessore dell’attuale Giunta del glorioso Ernesto Alfonso. Si narra che un Assessore, dopo la sua investitura a tale carica, una notte insieme ad altri due personaggi si aggirava in un plesso di Case Popolari di vecchia costruzione. Uno dei due personaggi era un soggetto residente nello stesso plesso, che anni or sono aveva occupato un alloggio dopo che il legittimo assegnatario, vedovo e senza prole, era defunto. Il secondo soggetto, di nome tipico nel clero catollico-ortodosso, era candidato al Consiglio Comunale nella stessa lista in cui era candidato l’Assessore. Lo sventurato soggetto pur dandosi tanto da fare nel procacciarsi dei voti non riuscì a superare la soglia delle dieci preferenze Cmq il fatto della narrazione nn è la trombatura del ragazzo, ma quello che combinavano quella notte i tre personaggi della storia. L’Assessore e suoi due accompagnatori con fare sospetto sostavano sul pianerottolo del piano primo di una delle palazzine del plesso. L’alloggio in questione è disabitato, ma l’assegnatario l’ha acquistato da tanti anni dallo stesso IACP. Il proprietario ormai anziano e vedovo risiede presso i figli, ecco perché è disabitato. Mentre i tre confabulavano tra di loro, uno dei tre dovette alzare la voce che fece svegliare ed uscire dalla propria abitazione uno degli inquilini del plesso. L’inquilino, da lodare per il coraggio considerata la tardissima ora, si avvicinò ai tre è chiese che cosa stavano facendo. A prendere la parola fu l’Assessore, dicendogli: che l’inquilino del piano sottostante, all’alloggio in oggetto, aveva segnalato all’Uff. Tecnico la perdita di una tubazione con la conseguente fuoriuscita di liquami. L’Assessore continuava, dicendo che era venuto Lui personalmente per accettarsi del fatto e provvedere il giorno successivo a segnalare il danno a chi di competenza. Il coraggioso inquilino fece notare all’Assessore e ai suoi due accompagnatori: 1) non c’era nessuna perdita perché il legittimo proprietario gli aveva lasciato le chiavi dell’alloggio per farlo aerare durante le ore del giorno, quindi sia lui che i suoi famigliari quotidianamente entravano in quell’alloggio; 2) che l’inquilino del piano sottostante non poteva aver segnalato nessun guasto all’Uff. Tecnico, perché lo stesso era da mesi in Svizzera presso il fratello; 3) a scanso di equivoci e con tanto coraggio, chiarì ai tre personaggi che l’alloggio in questione era di proprietà e nn più in gestione dell’IACP. Essendo il Sottoscritto un garantista, nn credo proprio che i tre avessero cattive intenzioni, ma le perplessità nascono per: 1) la tarda ora per il sopralluogo; 2) la balla propinata dall’Assessore all’inquilino coraggioso; 3) il perché della presenza dell’Assessore, nn credo proprio che era compito di quel dato Assessore fare i sopralluogo visto che la sua delega è ad altro; 4) il perché della presenza del candidato trombato, abitante in una casa in locazione e nn sempre mensilmente pagata. Qualke maldicente delle lande forestali pensa e dice , cn enorme cattiveria, che il ragazzo trombato alla nomina di Consigliere Comunale avrebbe tentato l’occupazione dell’alloggio cn il placet dell’Assessore. Ma un Assessore nn dovrebbe stare nella legalità e fare tutto alla luce del “giorno”? Forse, considerate le sue deleghe all’indomani, il buon Assessore, avrebbe legalizzato alla luce del “giorno” quello ke sarebbe stato commesso nel buio pesto della “notte” precedente? Citando indegnamente il Manzoni: “ ai posteri ardua sentenza”. Voglio vivamente pensare che l’onestà e l’integrità morale dell’Assesssore sia stata fuorviata nell’ignorare lo status di proprietà dell’alloggio e dalle scarse informazioni, volute o no, che gli altri due personaggi gli abbiano fornito. Ma il dubbio rimane sempre: Egregio Assessore perché un sopralluogo notturno?–Ke la forza sia cn Voi- Obi Wan Kenobi.

    RispondiElimina